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Sez. 6, Sentenza n. 29559 del 08/07/2026 Ud. (dep. 04/08/2026) Rv. 290564-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Imputato restituito nel termine per appellare la sentenza contumaciale - Facoltà di chiedere il giudizio abbreviato - Sussistenza - Applicazione automatica della riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione - Richiesta rituale di accesso al rito - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290564-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente antecedentemente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso ex art. 15-bis legge cit., consente all'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento di chiedere al giudice di appello la definizione del giudizio con rito abbreviato, ma, in caso di condanna, non comporta, in via automatica, la riduzione sanzionatoria prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che è subordinata alla presentazione di una richiesta di accesso al rito nelle forme previste dall'art. 438 cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 118 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)