Sez. 2 - , Sentenza n. 8737 del 22/11/2019 Ud. (dep. 04/03/2020) Rv. 278517 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per la proposizione dell'appello - Facoltà di chiedere un rito alternativo con i motivi nuovi – Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
In caso di restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata - deve ritenersi tardiva l'istanza di ammissione ad un rito alternativo al dibattimento formulata dall'imputato soltanto nella memoria contenente motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen., atteso che tale facoltà deve essere esercitata con il primo atto di impulso processuale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'individuazione dell'atto di appello quale limite temporale per l'esercizio della facoltà di accedere ai riti alternativi non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa, poiché l'imputato ha avuto piena conoscenza del processo e può compiere ogni scelta processuale ritenuta opportuna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)