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Sez. U, Sentenza n. 1680 del 28/06/1966 (Rv. 323295 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO - DESIGNAZIONE DELLE PARTI - DEVE PRECEDERE LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1966-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323295-01

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO - DESIGNAZIONE DELLE PARTI - DEVE PRECEDERE LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.*

La designazione, compiuta dalle parti, della legge regolatrice di un rapporto obbligatorio, ai sensi dell'art. 25 disp.Sulla legge in generale, funziona, al pari degli altri da detto articolo indicati, come criterio di collegamento con la norma regolatrice dei requisiti di validita -salvo quello di cui all'art. 17 stesse disp.-, di efficacia e di Forma -in concorso con l'art. 26 comma primo stesse disp.- del contratto. Essa, pertanto, ha carattere logicamente preliminare e deve precedere la stipulazione del contratto, risolvendosi, in contraria ipotesi, in una non consentita sostituzione dell'altro criterio di collegamento gia operante, con inammissibile effetto retroattivamente sospensivo della relativa disciplina.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 26, Preleggi art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)