Sez. L, Sentenza n. 3873 del 11/06/1986 (Rv. 446710 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONI - IN GENERE - TERMINE TRIMESTRALE DI PAGAMENTO EX A.E.C. 20 GIUGNO 1956 - INDEROGABILITÀ - PATTO CONTRARIO CONTENUTO IN UN CONTRATTO STIPULATO FRA PREPONENTE ITALIANO ED AGENTE STRANIERO MA SOGGETTO ALLA LEGGE ITALIANA EX ART. 25 DISP. PREL. COD. CIV. - NULLITÀ.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONI - IN GENERE - TERMINE TRIMESTRALE DI PAGAMENTO EX A.E.C. 20 GIUGNO 1956 - INDEROGABILITÀ - PATTO CONTRARIO CONTENUTO IN UN CONTRATTO STIPULATO FRA PREPONENTE ITALIANO ED AGENTE STRANIERO MA SOGGETTO ALLA LEGGE ITALIANA EX ART. 25 DISP. PREL. COD. CIV. - NULLITÀ.*
In tema di rapporto di Agenzia con imprese industriali, l'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 145, il quale, nel rendere obbligatoria "erga omnes" la disciplina dettata dall'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, espressamente prevede la inderogabilità dei minimi di trattamento economico e normativo, riguarda anche il termine trimestrale fissato dall'art. 6 del citato accordo per il pagamento delle provvigioni, ed esclude, pertanto, la validità ed efficacia del patto con il quale, in pregiudizio dello agente, si stabilisca un più lungo termine per detto pagamento. Tale Invalidità ed inefficacia deve essere affermata anche quando il patto sia inserito in un contratto stipulato fra preponente italiano ed agente straniero, ma soggetto alla legge italiana, a norma dello art. 25 primo comma disp. Prel. Cod. civ., in quanto conchiuso in Italia, atteso che detta norma di diritto internazionale privato, se consente alle parti di scegliere la legge di un diverso ordinamento al quale sottoporre l'intero rapporto obbligatorio, non le autorizza, ove tale scelta globale sia mancata, ad introdurre deroghe convenzionali a singole Disposizioni imperative dello ordinamento che risulta applicabile in base agli altri criteri posti dalla norma medesima. (V 1680/66, mass n 323295).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Preleggi art. 25, Preleggi art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)