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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7346 del 17/03/2020 (Rv. 657548 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Dazi e diritti doganali - Riscossione - Accoglimento ricorso avverso avviso di rettifica - Esigibilità maggiori somme pretese - Esclusione - Conseguenze - Rimborso maggiori somme o svincolo garanzie prestate - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2020-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657548-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso avverso l'avviso di rettifica, escludendo o riducendo l'ammontare dovuto, le eventuali maggiori somme pretese non sono esigibili, sicché l'Amministrazione doganale è tenuta ad adottare gli eventuali atti di sgravio ed a limitare l'avvio o la prosecuzione dell'attività di riscossione al minor importo accertato in giudizio; nel caso di già avvenuta esazione, deve escludersi, invece, il diritto del contribuente al rimborso delle maggiori somme e allo svincolo delle garanzie prestate, che sorge solo quando la sentenza sia passata in giudicato e, quindi, l'obbligazione doganale si sia, "in parte qua", estinta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Legge 30/10/2014 num. 161 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)