Sez. 5 - , Sentenza n. 33581 del 18/12/2019 (Rv. 656394 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Riscossione - Avviso di rettifica - Decisione di primo grado integralmente sfavorevole al contribuente - Riscossione della totalità del dovuto - Ammissibilità – Fondamento - Accoglimento anche parziale del ricorso in primo grado - Esigibilità delle maggiori somme già iscritte a ruolo - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il contribuente abbia impugnato l'avviso di rettifica e sia intervenuta decisione di primo grado a lui integralmente sfavorevole, l'Amministrazione finanziaria può porre in riscossione la totalità degli importi dovuti ovvero, se abbia già avviato la riscossione nella fase amministrativa prima della decisione, può validamente proseguire all'esazione per l'intero importo, non trovando applicazione nella materia doganale, anche anteriormente alla modifica operata con l'art. 10 della l. n. 161 del 2014, la procedura di riscossione frazionata di cui all'art. 68, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; qualora, invece, il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso, escludendo o riducendo l'ammontare delle somme dovute, le eventuali maggiori somme già iscritte a ruolo non sono esigibili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., Legge 30/10/2014 num. 161 art. 10, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 68 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)