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Sez. 6, Sentenza n. 3886 del 17/01/1985 Ud. (dep. 24/04/1985) Rv. 168851 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - PARZIALE EFFICACIA DI GIUDICATO PER LE PARTI NON ANNULLATO - GIUDIZIO DI RINVIO LIMITATO ALLA APPLICABILITÀ DI UN'ATTENUANTE - ESAME DI QUESTIONI ATTINENTI LA COLPEVOLEZZA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168851-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - PARZIALE EFFICACIA DI GIUDICATO PER LE PARTI NON ANNULLATO - GIUDIZIO DI RINVIO LIMITATO ALLA APPLICABILITÀ DI UN'ATTENUANTE - ESAME DI QUESTIONI ATTINENTI LA COLPEVOLEZZA - PRECLUSIONE.*

Il giudice di rinvio, quando sia investito a seguito di annullamento parziale della originaria sentenza, non può esaminare quelle questioni che sono ormai coperte dal giudicato e pertanto - se il giudizio debba vertere solo sulla applicabilità o meno di una attenuante - non può riprendere in considerazione questioni relative alla colpevolezza dell'imputato che, ai sensi dell'art. 545, comma primo cod. proc. pen. sono divenute cosa giudicata. (Conf mass n 149410; (Conf mass n 136321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)