Sez. 5, Sentenza n. 8437 del 03/05/1977 Ud. (dep. 29/06/1977) Rv. 136321 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - QUESTIONI AVENTI CONNESSIONE ESSENZIALE CON LA PARTE ANNULLATA - CONNESSIONE ESSENZIALE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - QUESTIONI AVENTI CONNESSIONE ESSENZIALE CON LA PARTE ANNULLATA - CONNESSIONE ESSENZIALE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai sensi dell'art 545, primo comma cod proc pen, in caso di annullamento parziale la sentenza acquista autorita di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Si ha rapporto di connessione essenziale quando vi e interdipendenza fra due parti della decisione tale che l'annullamento pronunciato per una di esse comporti necessariamente il riesame di un'altra parte della sentenza che non sia stata investita direttamente dallo annullamento. Tale connessione puo essere anche eventuale nel senso che la parte della sentenza non colpita direttamente dall'annullamento deve essere riesaminata dal giudice di rinvio nel caso che questi, decidendo le questioni deferitegli espressamente con l'annullamento, adotti una soluzione che comporti necessariamente un riesame di parti non annullate della sentenza. (nel caso di specie, la sentenza di annullamento parziale pronunciata dalla Cassazione riguardava l'omesso giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante prevista dall'art 476 comma secondo cod pen. poiche la Corte di rinvio aveva ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti, ne derivo che il reato piu grave ai fini della continuazione non era piu il delitto di falso in atto pubblico ma altro reato. Cio premesso, e in applicazione del principio enunciato nella massima, la Corte di Cassazione ha affermato che non sarebbe stato consentito al giudice di rinvio, come preteso dal ricorrente, limitarsi al riesame della parte annullata della sentenza e cioe al giudizio di comparazione tra circostanze in ordine al reato piu grave oggetto dell'annullamento e poi operare l'aumento per la continuazione sulla pena inflitta per il reato medesimo, dal momento che per effetto della dichiarata prevalenza delle attenuanti sull'aggravante la qualifica di reato piu grave apparteneva all'altro reato, non investito dall'annullamento parziale, e quindi sulla pena stabilita per questo doveva operarsi l'aumento per la continuazione, senza con cio violare il principio dell'effetto limitatamente devolutivo dell'annullamento parziale, trattandosi appunto di questioni legate da connessione essenziale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)