Sez. L, Sentenza n. 209 del 11/01/2010 (Rv. 611961 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Accertamento della sussistenza dei requisiti per l'assunzione ex art. 1, comma 257, della legge n. 662 del 1996 - Condotta del lavoratore impediente detto accertamento - Equiparazione all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'assunzione - Fondamento - Conseguenze - Accertamenti eseguiti in occasione dell'assunzione - Irrilevanza - "Fictio" di avveramento della condizione risolutiva - Indagine fattuale rimessa al giudice di merito - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di invalidi civili, ciechi e sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - obbligati, senza distinzione alcuna, a presentare alla prefettura e al datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione (art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) - la condotta del lavoratore che impedisca l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'assunzione è equiparata all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti stessi e, posto che tale insussistenza è prevista dalla legge come condizione risolutiva, il rapporto di lavoro è risolto "ex lege" per effetto della finzione di avveramento ex art. 1359 cod.civ., a nulla rilevando che all'atto dell'assunzione siano stati eseguiti i prescritti accertamenti, giacché distinti da quelli previsti dal citato art. 1, comma 257, della legge n. 662 del 1996. Stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge un'indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro alla lavoratrice invalida civile, il cui comportamento colpevole - consistito nel non presentare la dichiarazione prescritta dalla legge, né presentarsi alle visite mediche reiteratamente disposte dall'Amministrazione, senza fornire alcuna giustificazione in ordine alle ragioni del rifiuto a sottoporsi a visita - era stato ritenuto inidoneo a precludere l'avveramento della condizione risolutiva del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 257 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)