Sez. L, Sentenza n. 10265 del 16/10/1998 (Rv. 519778 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO | "Fictio" di avveramento della condizione - Conseguenze - Efficacia del contratto in presenza di fatto impeditivo addebitabile alla parte controinteressata - Carattere sanzionatorio di comportamenti contrari a correttezza e buona fede - Configurabilità - Ragioni del mancato avveramento - Accertamento da parte del giudice di merito - Sindacabilità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO
L'art. 1359 cod. civ. consente attraverso una "fictio" di avveramento, di ritenere il contratto efficace quando il fatto impeditivo del verificarsi della condizione sia determinato da un comportamento imputabile a titolo di dolo o colpa al soggetto controinteressato in tal modo sanzionando le condotte contrarie a correttezza e buona fede che influiscono sulla pendenza della condizione al fine di mantenere integre le ragioni dell'altra parte. Lo stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge una indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)