Sez. U, Sentenza n. 12829 del 18/12/1997 (Rv. 511031 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Revoca dell'assegnazione di alloggio - Controversia instaurata dall'occupante dell'alloggio per opporsi all'intimazione di rilascio - Giurisdizione dell' A.G.O. - Sussistenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Nel caso di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, disposta in relazione all'asserito venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 2, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (mancata occupazione dell'alloggio), l'opposizione dell'assegnatario è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la revoca non afferisce al rapporto pubblicistico, ma è rivolto a far valere fatti estintivi o risolutivi del rapporto privatistico di locazione, di modo che la domanda si collega con posizioni di diritto soggettivo discendenti da tale rapporto.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)