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Sez. U, Sentenza n. 931 del 22/12/1999 (Rv. 532460 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Domanda di esecuzione di un contratto ad evidenza pubblica - Eccezione relativa ad intervenuto annullamento dell'atto amministrativo alla base della stipulazione - Conseguenze - Oggetto del giudizio - Questione di merito sulla validità ed efficacia del contratto - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie relativa ad annullamento di provvedimento di assegnazione di abitazioni in locazione con patto di futura vendita seguito da ordini di rilascio.
Stato
decisa il 1999-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532460-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Quando sia chiesta in giudizio l'esecuzione di un contratto privatistico ad evidenza pubblica e la pubblica amministrazione eccepisca il già intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo alla base della conclusione del contratto, si pone una questione di merito relativa alla validità ed efficacia del contratto stesso (e non - in difetto di contestazioni sul punto - una questione circa il corretto esercizio del potere di annullamento), e quindi non viene meno la giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie gli attori, assegnatari, da parte dell'Ente siciliano per le case dei lavoratori, di appartamenti in locazione con patto di futura vendita, rimasero nel godimento degli immobili nonostante un ordine di rilascio, continuarono a pagare le previste rate mensili e, a fronte di un nuovo ordine di rilascio, chiesero il trasferimento della proprietà degli immobili ex art. 2932 cod. civ., avendo nel frattempo completato il pagamento del prezzo, replicando poi all'eccezione relativa all'annullamento degli atti di assegnazione con il richiamo dell'art. 31 della legge regionale n. 15 del 1986, che avrebbe sanato comunque le assegnazioni; la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso in punto di giurisdizione proposto dagli stessi attori contro la sentenza d'appello di rigetto nel merito delle loro domande, enunciando il riportato principio e rilevando anche che la controversia non ha ad oggetto i vizi dell'atto amministrativo di rilascio, ma la validità del contratto e la tutela di situazioni di diritto soggettivo).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)