Sez. 1, Sentenza n. 28299 del 21/12/2005 (Rv. 585483 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI | Efficacia probatoria "ex" art. 2710 cod. civ. - Rapporto obbligatorio sorto prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti - Ammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI
L'art. 2710 cod. civ. - il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa - trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tale caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore "in bonis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)