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Sez. 1, Sentenza n. 7285 del 22/03/2013 (Rv. 626044 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI | Libri bollati e vidimati - Efficacia probatoria ex art. 2710 cod. civ. - Rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626044-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI

L'art. 2710 cod. civ., il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita (o insolvente) ove si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato, riguardando le prove, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e proseguito con le medesime regole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)