Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022 (Rv. 664837 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Indennizzo erogato dall’Inps in favore degli invalidi civili - Detrazione dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.
Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)