Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del 05/07/2019 (Rv. 654357 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Danno patrimoniale da lucro cessante - Perdita della capacità lavorativa - Liquidazione – Indennità di malattia e pensione di invalidità - "Compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)