Sez. 3, Sentenza n. 4510 del 15/02/1984 Ud. (dep. 15/05/1984) Rv. 164203 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - SUSSISTENZA DI VINCOLO PAESAGGISTICO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL VINCOLO - IRRILEVANZA AI FINI DEL DINIEGO DELL'AMNISTIA.*
EDILIZIA - IN GENERE - SUSSISTENZA DI VINCOLO PAESAGGISTICO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL VINCOLO - IRRILEVANZA AI FINI DEL DINIEGO DELL'AMNISTIA.*
In tema di esclusioni oggettive dall'amnistia per le violazioni edilizie, di cui all'art. 2 lett. C) n. 1 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, è inapplicabile il beneficio qualora risulti che la costruzione insiste su zona soggetta a vincolo di inedificabilità per rispetto paesaggistico, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La lesione degli interessi pubblici tutelati da tale vincolo è "in re ipsa", né vi è alcuna necessità di contestare allo imputato la sussistenza di esso e la concorrente violazione della norma di cui all'art. 734 cod. pen.. (Conf mass n 147737; (Conf mass n 150958; (Conf mass n 157216).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)