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Sez. 3, Sentenza n. 165 del 04/11/1987 Ud. (dep. 13/01/1988) Rv. 177375 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744, ART. 2 - CASI DI ESCLUSIONE - MANCATA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONI NORMATIVE O AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA AI FINI DEL DINIEGO DELL'AMNISTIA - FATTISPECIE: VIOLAZIONE DI NORME DI IGIENE PUBBLICA SULLA ZONA DI RISPETTO DEI CIMITERI.*
Stato
decisa il 1987-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177375-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744, ART. 2 - CASI DI ESCLUSIONE - MANCATA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONI NORMATIVE O AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA AI FINI DEL DINIEGO DELL'AMNISTIA - FATTISPECIE: VIOLAZIONE DI NORME DI IGIENE PUBBLICA SULLA ZONA DI RISPETTO DEI CIMITERI.*

In tema di esclusioni oggettive dell'amnistia, il giudice, nello accertare l'applicabilità del beneficio alla fattispecie concreta, può verificare l'esistenza delle condizioni o limitazioni previste dal decreto di clemenza, senza che sia necessaria la formale contestazione della violazione di prescrizioni normative o amministrative previste dal medesimo decreto quale motivo di esclusione. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il giudice aveva negato l'applicabilità dell'amnistia, per violazione di interessi pubblici tutelati da norme di igiene pubblica (art. 338, primo comma, T.U. Leggi sanitarie, R.d. 27 luglio 1934, n. 1265), avendo accertato, pur non avendolo formalmente contestato, il mancato rispetto, nella realizzazione della costruzione abusiva, del limite di duecento metri dal cimitero del Paese). (Conf, mass n 164203; (Conf, mass n 150955).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 338 com. 1, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)