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Sez. 2, Sentenza n. 10632 del 29/11/1996 (Rv. 500892 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Restituzione delle prestazioni - Istanza della parte interessata - Necessità - Proponibilità per la prima volta in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500892-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Gli obblighi restitutori correlati alla risoluzione del contratto, pur trovando titolo nella sentenza che pronuncia la caducazione di questo, non possono essere sanzionati dal giudice in assenza di una formale istanza della parte interessata - non proponibile per la prima volta in appello ex art. 345 cod. pro. civ. - intesa ad ottenerne l'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)