Sez. 2, Sentenza n. 7234 del 26/06/1995 (Rv. 493110 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Restituzione delle prestazioni - Domanda della parte interessata - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art.. 1458 cod. civ., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non consente al giudice di emettere i relativi provvedimenti restitutori senza richiesta della parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)