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Sez. 2 - , Sentenza n. 10462 del 03/06/2020 (Rv. 657795 - 02)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Irrogazione della sanzione ex art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Reclamo - Speciale competenza per territorio della corte di appello di Roma - Ragionevolezza della previsione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657795-02

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Roma contro il decreto ministeriale irrogativo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, la concentrazione della competenza per territorio in un unico ufficio giudiziario - così come dispone il successivo art. 145 - non può dirsi misura lesiva del principio della piena difesa dei diritti nei confronti degli atti della pubblica amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), nè del principio di ragionevolezza e parità di trattamento nella disciplina di analoghe situazione (art. 3 Cost.), atteso che la concentrazione della tutela giurisdizionale è diretta espressione del sistema di centralità dei controlli imposto da obbiettive ragioni di funzionalità tecnica, da un lato, assicurando agli stessi soggetti destinatari della sanzione più adeguate garanzie - in materie che presentano profili di elevata complessità tecnica - nella specializzazione dell'unico ufficio giudiziario cui siano affidate controversie della medesima natura e, dall'altro, rafforzando l'esigenza di uniformità della giurisprudenza anche di merito, generalmente avvertita in una materia attinente a una sfera di interessi (quali il credito e la tutela del risparmio) a diretta copertura costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)