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Sez. 1, Sentenza n. 3110 del 24/03/1998 (Rv. 513933 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzione irrogata ad un componente del Consiglio di Amministrazione di un istituto bancario - Per violazione degli artt. 31 e 32 della legge bancaria - Reclamo alla Corte di Appello di Roma ex art. 145 D.lgs. 385/93 - Procedimento - Carattere di specialità rispetto al procedimento di cui all'art. 23 della legge 689/81 - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513933-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione della legge bancaria (Legge n.141 del 1938), l'art. 145 del D.lgs. 385/93 (con il quale è stato emanato il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) contiene disposizioni normative aventi carattere di indubbia specialità rispetto a quelle, generali, dettate in materia di illeciti amministrativi dalla legge 689/81. È, difatti, prevista una particolare procedura tanto per l'irrogazione della sanzione (applicabile con decreto del Ministero del tesoro) quanto per l'impugnazione del relativo provvedimento che, in via derogatoria rispetto a quanto stabilito dall'art. 23 della legge 689/81, risulta reclamabile esclusivamente dinanzi alla Corte di appello di Roma (che decide in camera di consiglio). Il peculiare procedimento di impugnazione è, del pari, compiutamente disciplinato dal citato art. 145 (il reclamo va notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della Corte di appello entro trenta giorni dalla notifica), che ha previsto, in definitiva, un rimedio giurisdizionale speciale di natura camerale (con conseguente applicabilità dell'art. 738 cod. proc. civ.) in relazione al quale manifestamente infondata si appalesa la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 24 della Carta fondamentale, risultando la disciplina così delineata del tutto idonea a garantire il contraddittorio tra le parti, nonché il rispettivo diritto di difesa (essendo prevista la notifica del ricorso alla parte convenuta ed il deposito di memorie e documenti per entrambe le parti, nonché, ove richiesto e ritenuto opportuno dalla Corte, l'audizione delle parti stesse).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 24/01/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 art. 31, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)