Sez. 2, Sentenza n. 9575 del 14/04/2026 (Rv. 678907-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Amministratore di condominio - Legittimazione attiva e passiva in giudizio - Ambito - Estensione ad obblighi esclusivi dei singoli condomini - Esclusione - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE
In tema di amministrazione di condominio, il potere di rappresentanza dell'amministratore è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'articolo 1130 c.c., anche con riferimento al profilo della legittimazione ad agire e resistere in giudizio, giacche i 'maggiori poteri' a lui conferibili con il sistema delle delibere maggioritarie possono solo ampliare, ma pur sempre nell'ambito della sfera della realizzazione dell'interesse comune, le ordinarie attribuzioni già spettanti per legge all'amministratore; quest'ultimo, pertanto, rappresenta i condòmini ed è legittimato ad agire o a resistere in giudizio nei rapporti con i terzi nelle sole controversie che riguardano interessi comuni al condominio, e non già nei rapporti relativi a diritti e obblighi di esclusiva titolarità dei singoli condòmini, tranne che nel caso in cui vi sia conferimento di apposito mandato degli stessi, mediante atti distinti o deliberazione unanime dell'assemblea condominiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto non necessario uno specifico atto scritto proveniente dai singoli condomini ai fini della prova della sussistenza del predetto mandato, ritenendo che quest'ultimo potesse evincersi da deliberazioni consorziali che avevano conferito anche espressi mandati di pagamento e sulla base di facta concludentia, emergenti dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra amministratore, condòmini e terzo).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)