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Sez. 2, Sentenza n. 2523 del 27/04/1981 (Rv. 413299 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TITOLARITA ESCLUSIVA DEI SINGOLI CONDOMINI - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413299-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TITOLARITA ESCLUSIVA DEI SINGOLI CONDOMINI - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - CONDIZIONI.*

Affinche l'amministratore del condominio sia legittimato ad agire per il risarcimento del danno derivante dalla violazione di diritti di titolarita esclusiva dei singoli condomini, e necessario il conferimento di apposito mandato degli stessi, mediante Atti distinti o deliberazione unanime dell'assemblea condominiale, giacche i 'maggiori poterì a lui conferibili con il sistema delle delibere maggioritarie (art 1131, primo comma, cod civ) possono solo ampliare, sempre pero nell'ambito della sfera della realizzazione dell'interesse comune, le ordinarie attribuzioni all'amministratore medesimo gia spettanti per legge (art 1130 cod civ). (V 3198/75, mass n 377312; (V 2652/73, mass n 366140; (Conf 4637/79, mass n 401171).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)