Sez. 3, Sentenza n. 629 del 31/01/1986 (Rv. 444197 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PRESUPPOSTI - PARITÀ DI CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PRESUPPOSTI - PARITÀ DI CONDIZIONI.*
Il diritto di riscatto agrario, previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, consistendo nel potere del coltivatore diretto, affittuario del fondo, di sostituirsi a parità di condizioni al terzo nell'acquisto oneroso del medesimo, non trova applicazione - anche al di fuori dell'espressa eccezione fatta per la permuta dalla richiamata norma - ogni qualvolta il retraente non è in condizione di offrire al terzo acquirente una prestazione identica - per natura contrattuale, genere ed, eventualmente, specie - rispetto a quella richiesta dall'alienante o già a lui corrisposta, come quando il prezzo del fondo sia costituito parte in danaro e parte con il trasferimento di altro fondo.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)