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Sez. 3, Sentenza n. 4948 del 16/08/1988 (Rv. 459773 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - PRESUPPOSTI - PARITÀ DI CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459773-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - PRESUPPOSTI - PARITÀ DI CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il diritto di riscatto agrario, previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, consistendo nel potere del coltivatore diretto, affittuario del fondo, di sostituirsi "a parità di condizioni" al terzo nell'acquisto oneroso del medesimo, non trova applicazione, oltre che nell'ipotesi della permuta tipica prevista espressamente dal secondo comma dell'articolo citato, ogni qualvolta il corrispettivo sia costituito da un bene determinato ed infungibile, da solo o con conguaglio in denaro (contratto misto di permuta- vendita), atteso che la libertà contrattuale dell'alienante può essere compresa solo con riguardo alla scelta dell'altro contraente ed ai termini per il versamento del prezzo, restando tuttavia salva la prova della simulazione della clausola di dazione del bene (siccome dissimulante il versamento di un prezzo) ovvero della fungibilità del bene stesso. (nella specie, alla stregua del suesposto principio, la suprema Corte ha confermato la pronuncia di rigetto per la sua ininfluenza della prova richiesta dal retraente e diretta ad accertare che l'alienante del fondo aveva ricevuto in corrispettivo, oltre a tre appartamenti, un conguaglio in denaro di valore doppio rispetto a quello degli immobili). (V 1211/85, mass n 439330; (V 3607/84, mass n 435604; (V 4729/82, mass n 422687; (Conf 629/86, mass n 444197).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)