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Sez. 3, Sentenza n. 2888 del 02/07/1977 (Rv. 386460 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - SOPRAVVENUTA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO ACCERTATO - OBBLIGO DI FARE IL RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386460-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - SOPRAVVENUTA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO ACCERTATO - OBBLIGO DI FARE IL RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*

Il giudice civile non e tenuto a fare rapporto all'autorita giudiziaria penale, se per il reato accertato sia sopravvenuta una causa di Estinzione ostativa all'Esercizio dell'Azione penale. (Conf 1022/75, mass n 374424; (Conf 746/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)