Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 17/03/1975 (Rv. 374424 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI QUERELA - DAL REATO DI LESIONI COLPOSE LIEVI - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE RELATIVA AI FATTI DANNOSI COSTITUENTI REATO - APPLICABILITA - SUSSISTENZA DEL REATO DI LESIONI COLPOSE GRAVI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA - RAPPORTO AL PM - NECESSITA - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI QUERELA - DAL REATO DI LESIONI COLPOSE LIEVI - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE RELATIVA AI FATTI DANNOSI COSTITUENTI REATO - APPLICABILITA - SUSSISTENZA DEL REATO DI LESIONI COLPOSE GRAVI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA - RAPPORTO AL PM - NECESSITA - CONDIZIONI.*
In tema di danno da fatto illecito, quando, in Sede penale, siano intervenuti decreto di archiviazione o sentenza istruttoria di non doversi procedere, come quella di proscioglimento dal reato di lesioni colpose lievi per Mancanza di querela, non e precluso al giudice civile, successivamente adito con domanda risarcitoria, di ritenere, al fine dell'indagine sull'applicabilita della prescrizione di cui all'art 2947, terzo comma, cod civ, la sussistenza di elementi di reato perseguibile d'ufficio, quale quello di lesioni colpose gravi; in tale ipotesi, peraltro, il giudice non e tenuto a fare rapporto al procuratore della Repubblica se per il reato accertato sia sopravvenuta una causa di Estinzione, ostativa all'Esercizio dell'Azione penale. (V 746/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)