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Sez. 2, Sentenza n. 8366 del 25/05/2012 (Rv. 622459 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di accertamento della nullità del testamento - Possibilità per il giudice di pronunciarne l'annullamento - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Principio di conservazione della volontà del testatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622459-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un testamento pubblico (nella specie, per la mancata indicazione dell'ora della sottoscrizione), al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto dipendente da un'invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità del testamento, può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'art, 606, secondo comma, cod. civ., ove quest'ultimo risulti fondato sui medesimi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione; né rileva, al riguardo, il principio di conservazione delle ultime volontà del defunto, non ricorrendo, nel caso in esame, una questione di interpretazione del testamento, bensì una questione di qualificazione della domanda di nullità dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 603 com. 3, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)