Sez. L, Sentenza n. 7097 del 28/08/1987 (Rv. 455256 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSE NAZIONALI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA EX LEGGE N. 179 DEL 1958 - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER UN PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO OD AUTONOMO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSE NAZIONALI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA EX LEGGE N. 179 DEL 1958 - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER UN PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO OD AUTONOMO - IRRILEVANZA.*
Nella disciplina della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente Forma di previdenza obbligatoria di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'Obbligo dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con legge 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto Obbligo deriva dal solo Esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, allo interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della Costituzione. (Conf 6638/86, mass n 448793).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)