Sez. L, Sentenza n. 513 del 22/01/1988 (Rv. 457028 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - INGEGNERI E ARCHITETTI GIÀ LAVORATORI SUBORDINATI E OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATI - SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ O MENO DEL CONSEGUIMENTO DI ALTRA PENSIONE A CARICO DELLA STESSA CASSA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - INGEGNERI E ARCHITETTI GIÀ LAVORATORI SUBORDINATI E OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATI - SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ O MENO DEL CONSEGUIMENTO DI ALTRA PENSIONE A CARICO DELLA STESSA CASSA - IRRILEVANZA.*
L'ingegnere o l'architetto, che, per un pregresso rapporto di lavoro ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente Forma di previdenza obbligatoria, già goda di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga la libera professione, dall'Obbligo di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, essendo irrilevante la questione della possibilità o meno del conseguimento di altra pensione a carico della stessa cassa, giacché nel sistema previdenziale delle professioni intellettuali, ispirato al principio solidaristico, non esiste un nesso sinallagmatico tra contribuzione e prestazione previdenziale, e restando, in caso di mancata maturazione del diritto a pensione, la posizione del detto professionista sufficientemente tutelata dal rimborso, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 6 del 1981, dei contributi versati, maggiorati degli interessi legali. (V 7153/87, mass n 455296; (V 7097/87, mass n 455256; (V 6638/86, mass n 448793).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)