Sez. 1, Sentenza n. 1919 del 06/03/1999 (Rv. 523903 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione della Commissione Tributaria Centrale - Cassazione con rinvio da parte della Corte di Cassazione - Riassunzione del giudizio in sede di rinvio - Modalità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nella ipotesi di cassazione con rinvio della decisione della Commissione Tributaria Centrale, la riassunzione del giudizio di fronte a tale Commissione non va effettuata secondo le forme prescritte dall'art. 392 cod. proc. civ., vale a dire con citazione, ma, ai sensi dell'art. 25 del d. P. R. 26 ottobre 1972 n. 636, mediante presentazione di ricorso alla segreteria della Commissione, che è tenuta a notificare il ricorso stesso all'altra parte.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)