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Sez. U, Sentenza n. 12078 del 09/11/1992 (Rv. 479416 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo | Controversia fra privati avente ad oggetto l'improponibilità della domanda per carenza di norma a tutela della posizione soggettiva dedotta in giudizio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479416-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo

Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 41 cod. proc. civ. con limitato effetto alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 è, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, inammissibile ove proposto in una controversia fra privati per far valere l'improponibilità della domanda sotto il profilo della carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento proposto da una Loggia massonica nella causa di impugnazione di delibera di espulsione di un associato, deducendosi essere stata questa adottata a seguito di apposito procedimento previsto da norme statutarie, liberamente accettate al momento dell'adesione all'associazione e di contenuto incompatibile con la persistente potestà dell'associato medesimo di ricorrere all'autorità giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)