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Sez. U, Ordinanza n. 788 del 25/10/1996 (Rv. 500200 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Giudizio dichiarato estinto - Riassunzione - Eccezione di estinzione - Mancato accoglimento - Emissione di provvedimento ex art.423 cod.proc.civ.- Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500200-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE

In relazione al principio per cui la questione circa l'improponibilità assoluta della domanda così come come quelle inerenti alla consumazione della "potestas decidendi" in capo ad un determinato giudice o alla preclusione in base a giudicato attengono tutte al merito della controversia e non al riparto delle attribuzioni giurisdizionali fra l'a.g.o. ed i giudici di altro ordine, deve escludersi l'esistenza di una questione di giurisdizione qualora si lamenti che il Pretore - giudice del lavoro, dinnanzi al quale venga riassunto un processo già dichiarato estinto a seguito di intervenuta conciliazione, disattendendo l'eccezione di definitivo esaurimento del giudizio abbia provveduto ad emettere un ordinanza di pagamento ex art. 423 cod. proc. civ, atteso che in tale ipotesi non si contesta il potere del giudice di pronunziarsi sulla controversia ma si censura il contenuto concreto delle statuizioni adottate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)