Sez. 2, Sentenza n. 9457 del 28/04/2011 (Rv. 617690 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - OPPONIBILITÀ AL TERZO | Servitù volontaria - Opponibilità all'avente causa dal proprietario del fondo servente - Preventiva trascrizione o menzione espressa nell'atto di trasferimento - Necessità - Conseguenze - Vincolatività solo per le parti dell'atto di trasferimento - Sussistenza.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - OPPONIBILITÀ AL TERZO
La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2643 n. 4, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)