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Sez. 2 - , Sentenza n. 21501 del 31/08/2018 (Rv. 650315 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - OPPONIBILITÀ AL TERZO | - Servitù volontaria - Opponibilità all'avente causa dal proprietario del fondo servente - Preventiva trascrizione o menzione espressa nell'atto di trasferimento - Necessità.
Stato
decisa il 2018-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650315-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - OPPONIBILITÀ AL TERZO

La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 1027

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)