Sez. 6, Sentenza n. 7937 del 10/03/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202579 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Di stampo mafioso - Nozione - Fattispecie: associazione mafiosa finalizzata alla commissione di estorsioni.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., (associazione di stampo mafioso) si caratterizza dal lato attivo per l'utilizzazione, da parte degli associati, ai fini del raggiungimento degli scopi del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo in sè stesso e dal lato passivo per la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli. L'avvalersi della capacità di intimidazione può esplicarsi sia sfruttando il clima intimidatorio già conseguito dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi atti di violenza o minaccia i quali, peraltro, in tal caso non devono realizzare l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa del potere del gruppo. Non è d'altro canto richiesto dalla norma che l'avvalersi della suddetta capacità si esplichi in una condotta distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale: anche una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati quando considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si manifesta, essa esprime di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto che correttamente i Giudici di merito avessero ravvisato la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso in fattispecie nella quale i vari componenti del sodalizio avevano realizzato numerose estorsioni ai danni di diversi commercianti, avvalendosi come strumento di coercizione delle parti lese, al di là delle specifiche minacce poste in essere nei singoli episodi, di costanti richiami alla pericolosità ed al potere generalizzato sul territorio del gruppo di cui essi facevano parte, con conseguente convinzione delle vittime di essere esposte ad ineludibile pericolo, manifestata anche nel comportamento processuale delle stesse).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)