Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996 Ud. (dep. 30/07/1996) Rv. 206597 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Di stampo mafioso - Forza intimidatrice - Pluralità di forme di manifestazione - Sussistenza - Indicazione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazioni di stampo mafioso, l'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale all'esterno; nel secondo caso gli atti di violenza o minaccia (o più compiutamente di intimidazione) peraltro non devono realizzare l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)