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Sez. 1, Sentenza n. 1947 del 19/06/1972 (Rv. 359050 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA - IMPROCEDIBILITA - DIFFERENZE - INDAGINE SULL'AMMISSIBILITA - PRELIMINARIETA RISPETTO ALLA PROCEDIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359050-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA - IMPROCEDIBILITA - DIFFERENZE - INDAGINE SULL'AMMISSIBILITA - PRELIMINARIETA RISPETTO ALLA PROCEDIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione e inammissibile qualora sia inefficace per cause precedenti o contemporanee alla sua notificazione, mentre e improcedibile se, regolarmente e validamente proposto ab initio, se ne determini l'inefficacia per inadempimenti processuali (quali, tra l'altro, il mancato deposito del ricorso e del fascicolo) o per altre cause posteriori alla notifica. Poiche l'improcedibilita presuppone l'ammissibilita del ricorso, la questione relativa a quest'ultima va esaminata in via preliminare. (nella specie il ricorso, notificato tardivamente, non era stato depositato). (V 383'70 mass n 345324).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)