Sez. 1, Sentenza n. 1947 del 19/06/1972 (Rv. 359050 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA - IMPROCEDIBILITA - DIFFERENZE - INDAGINE SULL'AMMISSIBILITA - PRELIMINARIETA RISPETTO ALLA PROCEDIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA - IMPROCEDIBILITA - DIFFERENZE - INDAGINE SULL'AMMISSIBILITA - PRELIMINARIETA RISPETTO ALLA PROCEDIBILITA.*
Il ricorso per Cassazione e inammissibile qualora sia inefficace per cause precedenti o contemporanee alla sua notificazione, mentre e improcedibile se, regolarmente e validamente proposto ab initio, se ne determini l'inefficacia per inadempimenti processuali (quali, tra l'altro, il mancato deposito del ricorso e del fascicolo) o per altre cause posteriori alla notifica. Poiche l'improcedibilita presuppone l'ammissibilita del ricorso, la questione relativa a quest'ultima va esaminata in via preliminare. (nella specie il ricorso, notificato tardivamente, non era stato depositato). (V 383'70 mass n 345324).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)