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Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005 (Rv. 585885 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Sentenze definitive - Contenuto - Individuazione - Sentenze di inammissibilità e sentenze di improcedibilità - Domanda dichiarata improcedibile anziché inammissibile - Errore meramente formale - Configurabilità - Conseguenza.
Stato
decisa il 2005-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585885-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE

L'ordinamento processuale vigente conosce, oltre che le sentenze definitive di accoglimento o di rigetto, anche le sentenze di inammissibilità e di improcedibilità. Qualora il giudice del merito dichiari, nel dispositivo di una sentenza, improcedibile, piuttosto che inammissibile, la domanda, incorre in un errore meramente formale, risolvendosi la diversità terminologica adottata in una improprietà nell'uso dei termini, che non dà luogo ad una contraddizione logica della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)