Sez. 3, Sentenza n. 289 del 29/01/1973 (Rv. 362172 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - TABELLE DELLA LEGGE SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - TABELLE DELLA LEGGE SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
In materia di risarcimento del danno, l'indagine del giudice deve essere costantemente ispirata al principio che al danneggiato spetta un indennizzo tale da coprire l'intero pregiudizio economico subito, e soltanto quello. Cio non significa che il giudice possa prescindere dai criteri che la legge ha cura di stabilire; bensi che, tra tali criteri, puo e deve accogliere quello che, di volta in volta, ritenga piu idoneo a far coincidere l'entita del risarcimento con quella del pregiudizio effettivo. Pertanto, quando si tratta di liquidazione di un danno proiettato nel futuro, il ricorso ai criteri equitativi e sempre consentito, e non esiste alcun Obbligo di attenersi alle tabelle approvate con il RD 9 ottobre 1922 n 1403. (Conf 3254/69, mass n 343269).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)