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Sez. L, Sentenza n. 3503 del 24/05/1986 (Rv. 446445 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446445-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - MOTIVAZIONE.*

In tema di liquidazione dei danni da Invalidità permanente, riportata dal lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro, danni che per la loro natura sfuggono ad una precisa quantificazione, il giudice del merito, pur essendo libero, in linea di principio, di far ricorso al più rigoroso criterio cosiddetto tabellare oppure ad altro criterio, anche equitativo, in rapporto di compatibilità e di coerenza con le caratteristiche peculiari della fattispecie, ha l'Obbligo tuttavia, quale che sia il criterio prescelto, della motivazione adeguata e sufficiente in guisa da fornire le ragioni delle conclusioni cui lo stesso è pervenuto, onde evitare che la libertà di apprezzamento degradi e si risolva in una mera soggettiva opinione e sconfini in un'arbitraria valutazione, non ancorata a predeterminati ed attendibili criteri di calcolo e di quantificazione. In tale indagine il giudice, con riguardo alla natura e grado dell'inabilità e alla specie dell'attività di lavoro in precedenza esercitata dal lavoratore infortunatosi, deve attribuire da un lato Rilevanza alla perdita della capacità lavorativa specifica, ma valutare dall'altro anche la residua capacità generica del lavoratore onde accertare che quest'ultima sia concretamente utilizzabile e rappresenti un valore economico di sicura o probabile realizzazione. (V 5553/85, mass n 442756; (V 5149/80, mass n 409002; (V 289/73, mass n 362172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)