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Sez. 3, Sentenza n. 3869 del 26/02/2004 (Rv. 570572 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Tra le parti - Vendita di immobili - Simulazione assoluta - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Confessione giudiziale - Relativo apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570572-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta "ad substantiam", la limitazione della prova testimoniale e per presunzioni, derivante dall'art. 1417 cod. civ., non osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale tra le parti, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, se sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, essendo in tal caso oggetto del mezzo di prova l'inesistenza della compravendita immobiliare; l'indagine volta a verificare se l'interrogatorio abbia provocato la confessione giudiziale della simulazione assoluta attiene al merito e, se adeguatamente e congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)