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Sez. 2, Sentenza n. 13584 del 17/12/1991 (Rv. 475081 - 01)

Contratti in genere - Simulazione - Prova - In genere | Per i contraenti - Limitazioni relative alla prova per testi e per presunzione - Illiceità del contratto dissimulato - Esclusione - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475081-01

Contratti in genere - Simulazione - Prova - In genere

Per il disposto dell'art. 1417 cod. civ. le limitazioni di prova della simulazione per i contraenti concernono la prova per testimoni e quella per presunzioni, sempreché non si tratti di far valere l'illiceità del contratto dissimulato, nel qual caso la prova anzidetta è ammessa senza limiti, come nel caso di domanda proposta dai terzi. L'anzidetta limitazione della prova testimoniale non osta, peraltro, all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale del soggetto cui è deferito, ad eccezione del caso in cui si tratti di contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam". Tale eccezione peraltro può configurarsi soltanto nella simulazione relativa, non anche nella simulazione assoluta, vertendosi in tema di prova dell'inesistenza del negozio che si assume solo apparentemente posto in essere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)