Sez. U, Sentenza n. 922 del 07/02/1985 (Rv. 439091 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E PER GLI ARCHITETTI - DOMANDA PROPOSTA CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER DENUNCIARE L'OMESSO CONTROLLO SUL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI RILASCIO DI APPROVAZIONE DI PROGETTI O DI AUTORIZZAZIONE DI OPERE RICHIEDENTI ELABORATI TECNICI DI DETTI PROFESSIONISTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E PER GLI ARCHITETTI - DOMANDA PROPOSTA CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER DENUNCIARE L'OMESSO CONTROLLO SUL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI RILASCIO DI APPROVAZIONE DI PROGETTI O DI AUTORIZZAZIONE DI OPERE RICHIEDENTI ELABORATI TECNICI DI DETTI PROFESSIONISTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
In tema di contribuzioni di ingegneri ed architetti in favore della cassa nazionale di previdenza per i medesimi, le Disposizioni degli artt. 24 della legge 4 marzo 1958 n. 179 e 6 del d.P.R. 31 marzo 1961 n. 521, modificate ed integrate dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971 n. 1046, le quali fanno carico all'amministrazione, in Sede di rilascio di approvazione di progetti o di autorizzazione di opere richiedenti elaborati tecnici di detti professionisti, di svolgere un penetrante controllo sul versamento alla cassa dei prescritti contributi, secondo modalità specificamente determinate e senza alcun margine di discrezionalità, configurano norme di relazione, rivolte a tutelare direttamente l'interesse della cassa stessa. Ne consegue che la domanda proposta da quest'ultima contro la P.a., per denunciare la violazione delle indicate norme ed ottenere il ripristino della propria situazione patrimoniale, pregiudicata da evasioni contributive derivate dall'omissione del suddetto controllo, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo e spetta alla cognizione del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 21, Legge 04/03/1958 num. 179 art. 24, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 6, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)