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Sez. U, Sentenza n. 11622 del 21/11/1997 (Rv. 510236 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Ingegneri - Omesso versamento dei contributi annuali al locale Consiglio dell'ordine - Conseguenze - Provvedimento adottabile - Cancellazione dall'albo - Illegittimità - Sospensione a tempo indeterminato - Ammissibilità - Concreta irrogazione del provvedimento sanzionatorio - Osservanza delle forme del procedimento disciplinare - Necessità - Impugnazione del provvedimento - Organo competente - Consiglio nazionale dell'ordine in sede giurisdizionale.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510236-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Il mancato versamento dei contributi annuali dovuti al consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri consente a quest'organo l'adozione, nei confronti dell'iscritto, in sede disciplinare (e non di mera tenuta dell'albo), della sanzione della sospensione a tempo indeterminato (e non della cancellazione dall'albo), provvedimento da infliggersi con l'osservanza delle forme del procedimento disciplinare, ed avverso il quale è dato ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio nazionale degli ingegneri.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1949 num. 536 art. 2, Decreto Legisl. 23/11/1944 num. 832 art. 1, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 22, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)