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Sez. 1, Sentenza n. 2257 del 07/07/1972 (Rv. 359581 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDE NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359581-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDE NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Nel corso del giudizio di primo grado non possono proporsi domande nuove che esorbitino dall'ambito del petitum, cosi come delineato nell' atto di citazione o, eventualmente, nella comparsa di risposta, salvo che la controparte non abbia accettato il contraddittorio. (V 3167'69, mass n 343143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)