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Sez. 3, Sentenza n. 3167 del 03/10/1969 (Rv. 343143 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - INOSSERVANZA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343143-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - INOSSERVANZA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - PRECLUSIONE.*

L'art 184 cod proc civ limita il potere dispositivo delle parti, nel corso dell'istruttoria, alla semplice modifica della domanda e delle eccezioni formulate rispettivamente con l'atto di citazione e con la comparsa di risposta (emendatio libelli), non consentendo una radicale trasformazione oggettiva della controversia (mutatio libelli) ma, a differenza del divieto di proporre domande nuove nel giudizio di appello, che e di ordine pubblico in quanto si ricollega alla struttura e alla funzione stessa del giudizio di secondo grado, i divieti attinenti al mutamento della domanda o all'ampliamento della controversia, nel corso del giudizio di primo grado, derivano da un interesse privato in quanto sono intesi ad evitare il rallentamento dell'iter processuale e l'aggravamento dell'Onere della difesa della controparte. Pertanto la proposizione di nuove domande nel giudizio di primo grado non da luogo ad una nullita rilevabile d'ufficio e la relativa preclusione, prevista dall'art 184 cod proc civ non puo essere eccepita dalla parte, nel cui esclusivo interesse essa e disposta, dopo che abbia accettato il contraddittorio sulle nuove domande, difendendosi nel merito. (V 1762-69, massima n 340810 1690-68, massima n 333516 490-68, massima n 331537).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)