Sez. 5, Sentenza n. 22536 del 18/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 267180 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio del dibattimento a norma dell'art.132 bis disp.att. cod.proc.pen. - Sospensione della prescrizione - Instaurazione del contraddittorio - Condizioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 2 ter della legge 24 luglio 2008, n. 125, per la durata del rinvio della trattazione dei processi individuati a norma dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato.
Riferimenti normativi: Legge 24/07/2008 num. 125 art. 2 ter, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)