Sez. 2, Sentenza n. 32368 del 17/07/2013 Ud. (dep. 24/07/2013) Rv. 255983 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio del dibattimento a norma dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. - Sospensione della prescrizione - Instaurazione del contraddittorio - Condizioni - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 2 ter D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, per la durata del rinvio della trattazione dei processi individuati a norma dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 2 ter CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132 bis, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)